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Sez. 1, Sentenza n. 563 del 17/01/2001 (Rv. 543179 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE | Appalti di opere pubbliche - Competenza arbitrale - Facoltà di deroga - Limiti imposti dall'art. 16 della legge 741/81 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Facoltà di deroga alla competenza arbitrale - Ripristino - Richiamo negoziale alla disciplina costituzionalmente illegittima - Rilevanza - Condizioni e limiti - Distinzione tra appalti dello Stato (o di enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitolati generali) ed altri appalti pubblici - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543179-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE

In tema di controversie nascenti da un contratto di appalto di opere pubbliche, deferite, in via generale, ad arbitri dall'art. 43 del relativo Capitolato Generale, la facoltà, riconosciuta ad entrambi i contraenti, di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, esclusa dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981 (che aveva modificato il testo dell'art. 47 del Capitolato), è stata ripristinata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del detto art. 16 (Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 1996). A ciò consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appalti dello Stato (ovvero degli enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitolati generali per le opere statali) e gli altri appalti pubblici, perché, nel primo caso, la pronuncia della Corte costituzionale produce, del tutto legittimamente, i suoi effetti "ex tunc" anche nei casi in cui la clausola compromissoria trovi la sua fonte nella volontà negoziale delle parti che abbiano recepito la normativa caducata attraverso il rinvio materiale alle norme del Capitolato Generale delle opere pubbliche (con il solo limite delle situazioni esaurite); mentre, nella seconda ipotesi, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessa natura e portata negoziale dell'atto giuridico che le richiama, perdendo, pertanto, qualsiasi collegamento con la fonte normativa di provenienza, e conservando, così, efficacia, indipendentemente dalle successive modifiche della norma da cui sono tratte, proprio per l'effetto vincolante che, liberamente, i contraenti hanno attribuito al loro contenuto.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)