Sez. L, Sentenza n. 5878 del 04/07/1987 (Rv. 454278 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - CALCOLO - CRITERI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCIDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - CALCOLO - CRITERI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCIDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Anche in tema di lavoro marittimo è da considerare che, in relazione alle festività, la legge n. 260 del 1949 (art. 5, modificato dall'art. 1 della legge n. 91 del 1954), pur affermando che compete al lavoratore la "retribuzione globale di fatto", chiarisce che tale è quella pari ad un sesto dell'orario normale contrattuale, mentre la specificazione di "normalita" della retribuzione, rinviando per la relativa nozione al contratto (collettivo o individuale), non consente di ricondurre nella sfera del compenso per festività anche il compenso per lavoro straordinario, ancorché fisso e continuativo, salvo che questo ultimo compenso sia incluso nella nozione contrattuale di retribuzione-base. (nella specie, la Corte suprema ha affermato l'applicabilità del principio su enunciato anche al trattamento dei sabati lavorati in navigazione, in relazione all'interpretazione della contrattazione collettiva da parte del giudice del merito). (V 3427/86, mass n 446387; (V 1932/86, mass n 445196; (V 6405/85, mass n 443485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)