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Sez. L, Sentenza n. 3427 del 22/05/1986 (Rv. 446387 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RIPOSI COMPENSATIVI DELLE FESTIVITÀ NON DOVUTE - RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446387-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RIPOSI COMPENSATIVI DELLE FESTIVITÀ NON DOVUTE - RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO - CRITERI.*

Con riguardo anche al lavoro marittimo ed in riferimento ai riposi compensativi delle festività non godute, la legge n. 260 del 1949, pur affermando che compete al lavoratore la retribuzione globale di fatto, chiarisce che tale è quella pari ad un sesto dell'orario normale contrattuale, mentre la specificazione di normalità della retribuzione, rinviando per la relativa nozione al contratto (collettivo od individuale) non consente di ricondurre nella base di calcolo del compenso per le festività anche il lavoro straordinario come contrattualmente stabilito, ancorché fisso e continuativo, sempre che nella nozione contrattuale di retribuzione base tale compenso non sia incluso. (V 5904/84, mass n 437569; (V 1075/84, mass n 433232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)