Sez. 1, Sentenza n. 20461 del 12/04/2016 Ud. (dep. 17/05/2016) Rv. 266941 - 01
PROVE - INDIZI E PRESUNZIONI | Compiti del giudice di merito - Valutazione individuale dei singoli indizi - Successiva valutazione globale - Necessità - Fattispecie.
PROVE - INDIZI E PRESUNZIONI
In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dall'imputazione di omicidio per strangolamento, pronunciata in appello in riforma della sentenza di primo grado, sulla base di una rivalutazione complessiva di una serie di dati tanatologici che risultavano compatibili unicamente con la morte per impiccagione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)