Sez. L, Sentenza n. 23229 del 13/12/2004 (Rv. 579253 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova del fatto negativo - Incidenza sull'onere relativo - Esclusione - Modalità della prova - Mediante dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, proposta al fine di contrastare l'esistenza di una obbligazione contributiva, in quanto il ricorrente non aveva provato nè chiesto di provare alcun fatto positivo antitetico con i dati del verbale ispettivo dell'INPS da cui risultava l'esistenza di lavoratori subordinati, nè aveva fornito elementi presuntivi in contrasto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)