Sez. L, Sentenza n. 946 del 09/02/1990 (Rv. 465247 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE - INABILITÀ TEMPORANEA - DIRITTO DELL'ASSICURATO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA E DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE - INABILITÀ TEMPORANEA - DIRITTO DELL'ASSICURATO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA E DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Con riguardo alla disciplina degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali mentre il diritto dell'assicurato alla indennità giornaliera per inabilità temporanea presuppone uno stato di inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, restando correlato a tale stato solo quanto alla durata, il diritto alla rendita per inabilità permanente (decorrente dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea) presuppone invece uno stato di inabilità permanente che può essere assoluta o parziale e solo in tal secondo caso è graduata secondo la percentuale di inabilità. (V 162/88, mass n 456785; (V 5265/88, mass n 459945).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)