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Sez. L, Sentenza n. 19992 del 07/10/2004 (Rv. 577556 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Tempestiva rilevazione del vizio - Necessità - Omissione - Conseguenze - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577556-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

Alla nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, si applica, in forza della disciplina di cui all'art. 274 bis cod. proc. civ., inserito nel codice di rito dall'art. 31 legge 353/90 e abrogato a partire dal 2 giugno 1999, il disposto degli artt. 158 e 161 primo comma cod. proc. civ. e dunque il principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione o contraria ai principi di legalità (artt. 102 e 111 Cost.) (Fattispecie relativa a controversia societaria decisa in composizione monocratica anziché collegiale, nonostante le previsioni dell'art. 48, secondo comma n. 7 ord. giud. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 51 del 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 bis, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 31, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 247 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)