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Sez. 3, Sentenza n. 2808 del 16/07/1975 (Rv. 376829 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE PER AUMENTARE IL NUMERO DEI VANI - SERIETA DEL PROPOSITO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA - IRREALIZZABILITA DELL'OPERA - ECCEZIONE DEL CONDUTTORE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CONDUTTORE - FATTISPECIE (SERIETA DEL PROPOSITO DEL LOCATORE DESUNTA DA CONSULENZA TECNICA E DAL RILASCIO DI LICENZA EDILIZIA, IN DIFETTO DI PROVA DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA IRREALIZZABILITA DELL'OPERA.*
Stato
decisa il 1975-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376829-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE PER AUMENTARE IL NUMERO DEI VANI - SERIETA DEL PROPOSITO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA - IRREALIZZABILITA DELL'OPERA - ECCEZIONE DEL CONDUTTORE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CONDUTTORE - FATTISPECIE (SERIETA DEL PROPOSITO DEL LOCATORE DESUNTA DA CONSULENZA TECNICA E DAL RILASCIO DI LICENZA EDILIZIA, IN DIFETTO DI PROVA DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA IRREALIZZABILITA DELL'OPERA.*

L'art 10, n 2, della legge n 253 del 1950, nel consentire al locatore di riavere la disponibilita dell'immobile locato, qualora intenda trasformarlo notevolmente per ottenere un numero doppio di vani, ha riguardo ad una situazione soggettiva che si identifica con il proposito del locatore, seriamente manifestato, di procedere a tale trasformazione. Pertanto, poiche nessun requisito concernente la realizzabilita dell'opera e imposto dalla legge, incombe al conduttore l'Onere di dare la prova, al fine di negare il diritto fatto valere dal locatore, degli elementi di ordine impeditivo che dimostrino l'impossibilita oggettiva della trasformazione e della costruzione del richiesto numero di vani. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che, in Mancanza di qualsiasi prova da parte del conduttore dell'impossibilita della trasformazione della costruzione e della realizzazione del richiesto numero di vani, correttamente i giudici di merito avevano fondato il proprio convincimento favorevole al locatore su una consulenza tecnica esibita in altro giudizio e sulla avvenuta concessione, nelle more del giudizio di appello, della licenza edilizia). (Conf 3268/71, mass n 354728).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)