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Sez. 3, Sentenza n. 25251 del 16/10/2008 (Rv. 605210 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Amministratore di condominio - Obbligo di vigilanza e custodia delle cose comuni - Conseguenze - Insidia creata dall'impresa appaltatrice di lavori edili - Responsabilità dell'amministratore per "culpa in vigilando" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605210-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

L'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini. Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore. Ne consegue che l'amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza dell'inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile condominiale) creata dall'impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell'immobile condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)