Sez. 2, Sentenza n. 8804 del 20/08/1993 (Rv. 483512 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - In genere | Abuso dei condomini nell'uso della cosa comune - danni conseguenti - Responsabilità dell'amministratore - Sussistenza - Esclusione - Limiti - Obbligo dell'amministratore di promuovere azione legale contro i suddetti condomini - Esclusione - Limiti.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - In genere
L'amministratore del condominio, che è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, non può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il regolamento condominiale, dei danni cagionati dall'abuso dei condomini nell'uso della cosa comune, non essendo dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei confronti dei singoli condomini - salvo che il regolamento di condominio, ai sensi dell'art. 70 disp. att. cod. civ., preveda la possibilità di applicazione di sanzioni nei confronti dei condomini che violano le norme da esso stabilite sull'uso delle cose comuni - né obbligato a promuovere azione giudiziaria contro i detti condomini in mancanza di una espressa disposizione condominiale o di una delibera assembleare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 70 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)