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Sez. 3, Sentenza n. 859 del 11/02/1981 (Rv. 411343 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RESPONSABILITA - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEL CONDOMINIO - RESPONSABILITA CONCORRENTE DEL CONDOMINIO NEI CONFRONTI DI TERZI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411343-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RESPONSABILITA - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEL CONDOMINIO - RESPONSABILITA CONCORRENTE DEL CONDOMINIO NEI CONFRONTI DI TERZI - CONDIZIONI.*

Nell'espletamento delle attribuzioni di cui all'art 1130 cod civ l'amministratore e un rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la propria attivita. La violazione di tale suo dovere, se lo rende responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini, si esaurisce nei rapporti interni con il condominio, e, pertanto, non esclude o diminuisce l'eventuale responsabilita del condominio medesimo nei confronti di altri soggetti, compreso tra questi il singolo condomino, distinto dal gruppo e come tale rimasto danneggiato per la difettosita di parti comuni dell'edificio, da considerarsi nella custodia del condominio agli effetti dell'art 2051 cod civ. (V 913/80, mass n 404344; 4537/76, mass n 383258).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)