Sez. 5 - , Ordinanza n. 24720 del 11/08/2022 (Rv. 665788 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Distinzione tra immobili merce, immobili patrimonio e immobili strumentali - Iscrizione in bilancio - Destinazione concreta dell’immobile - Rilevanza - Ultimazione dei lavori edificatori - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, la distinzione fra immobili "merce", ossia destinati al mercato della compravendita ed al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, immobili "patrimonio", destinati al mercato locativo, e immobili "strumentali", destinati alla produzione, implica che l'allocazione in bilancio dei beni societari debba avvenire sulla base della destinazione economica ad essi concretamente impressa, non avendo rilievo lo stato di ultimazione dei lavori edificatori, che assume, da un punto di vista fiscale, valenza neutrale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, che, al fine di escludere la natura di immobile "merce" di un edificio sito in Cortina d'Ampezzo, di cui l'imprenditore aveva deciso la vendita al termine delle operazioni di ristrutturazione, voleva dare rilievo al blocco dei lavori per alcuni anni, per la necessità di risolvere pratiche amministrative).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, Cod. Civ. art. 2423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)