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Sez. 5 - , Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021 (Rv. 663211 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Immobili-merce – Iscrizione in bilancio – Destinazione concreta – Necessità – Ultimazione dei lavori – Rilevanza – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663211-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di redditi d'impresa, l'allocazione in bilancio degli "immobili-merce", ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)