Sez. 5 - , Ordinanza n. 11631 del 04/05/2023 (Rv. 667855 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Immobili merce - Iscrizione in bilancio - Destinazione concreta - Necessità - Ultimazione dei lavori - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di redditi di impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, cioè destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché tali beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.
Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)