Sez. 3, Sentenza n. 3022 del 08/05/1981 (Rv. 413573 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA DEL COLTIVATORE ALLA PRELAZIONE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL FONDO - INAMMISSIBILITA - COMUNICAZIONE MERAMENTE VERBALE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA DEL COLTIVATORE ALLA PRELAZIONE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL FONDO - INAMMISSIBILITA - COMUNICAZIONE MERAMENTE VERBALE - IRRILEVANZA.*
Poiche non e valida la rinuncia ad un diritto che al titolare non e ancora completamente noto nella sua natura e nella sua estensione, il coltivatore di un fondo non puo validamente rinunciare al diritto di prelazione spettantegli ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965 prima della comunicazione, da parte del proprietario, della proposta di alienazione secondo le forme stabilite dall'art 8 della legge n 817 del 1971, anche se la preventiva notizia del proposito di alienare il fondo gli sia stata data dal proprietario con una comunicazione meramente verbale. (Conf 283/79, mass n 396360).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)