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Sez. 3, Sentenza n. 283 del 13/01/1979 (Rv. 396360 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA ANTERIORE ALLA COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL PROPRIETARIO, DELLA PROPOSTA DI VENDITA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396360-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA ANTERIORE ALLA COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL PROPRIETARIO, DELLA PROPOSTA DI VENDITA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE - INVALIDITA.*

Poiche non e valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto, e quindi non ancora completamente noto al titolare, nella sua natura e nella sua estensione, il coltivatore di un fondo non puo validamente rinunciare al diritto di prelazione, a lui spettante ai sensi dello art 8 della legge n 590 del 1965 prima di quella comunicazione, da parte del proprietario, della proposta di alienazione, secondo le forme stabilite dall'art 8 della legge n 817 del 1971 che determina l'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore, e, quindi, neppure se abbia avuto dal proprietario la preventiva notizia del proposito di alienare il fondo con una comunicazione meramente verbale.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)