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Sez. 2, Sentenza n. 828 del 06/05/1965 (Rv. 311577 - 01)

FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - PER RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - RESTITUZIONE DEL RISCOSSO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311577-01

FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - PER RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - RESTITUZIONE DEL RISCOSSO - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

L'art. 140 della legge sulla disciplina del fallimento, per il caso della riapertura della procedura fallimentare, esonera i creditori anteriori dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, ma sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni alle quali non si aveva diritto. La riapertura della procedura fallimentare fa risorgere le antiche posizioni creditorie per l'intero credito, detratto quanto sia stato riscosso dai creditori, ma con salvezza delle cause legittime di prelazionè con la conseguenza che, quando un pagamento fatto in esecuzione del concordato venga ad alterare tali posizioni o ad essere in contrasto con cause legittime di prelazione, vi e diritto alla ripetizione, perche la legge della-par condicio- non e cessata per effetto della chiusura del fallimento se questo venga poi riaperto. (Conf. 1539/61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 140, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)