Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 24/02/1984 (Rv. 433452 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATA AUTORIZZAZIONE A DETTA ASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATA AUTORIZZAZIONE A DETTA ASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
Il giudice del merito è libero di avvalersi della consulenza tecnica di ufficio in ogni sua parte e può trarre elementi di giudizio anche da notizie assunte dal consulente presso terzi, quand'anche tale attività non sia stata autorizzata e sempre che la stessa concerna l'oggetto dell'accertamento. (Conf 6514/80, mass n 410296; (Conf 5388/77, mass n 389052).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)