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Sez. 2, Sentenza n. 5388 del 12/12/1977 (Rv. 389052 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389052-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il giudice del merito e libero di avvalersi della consulenza tecnica di ufficio in ogni sua parte e puo trarre elementi di giudizio anche da informazioni assunte dal consulente presso terzi, quand'anche tali notizie ed informazioni non siano state autorizzate, sempreche le stesse si riferiscano, tuttavia, all'oggetto dello accertamento e siano ritenute attendibili. (Conf 2908/74, mass n 371348).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)