Sez. 2, Sentenza n. 6514 del 16/12/1980 (Rv. 410296 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO- ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATA AUTORIZZAZIONE A DETTA ASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO- ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATA AUTORIZZAZIONE A DETTA ASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
Il giudice del merito e libero di avvalersi della consulenza tecnica di ufficio in ogni sua parte e puo trarre elementi di giudizio anche da notizie assunte dal consulente presso terzi, quand'anche tale attivita non sia stata autorizzata e sempreche la stessa si riferisca all'oggetto dell'accertamento. (Conf 5388/77, mass n 389052; (Conf 2908/74 mass n 371348).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)