Sez. L, Sentenza n. 2910 del 26/03/1999 (Rv. 524628 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Contributi - Maggiorazione dovuta alla Cassa di previdenza e assistenza ai sensi dell'art. 11 legge n. 576 del 1980 - Calcolo - Redditi derivati da un'agenzia di pratiche ipotecarie e catastali - Inclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'avvocato che, unitamente all'attività forense, svolga quella inerente all'esercizio di un'agenzia di pratiche ipotecarie e catastali, deve tenere conto anche di redditi derivanti da tale ultima attività per determinare la maggiorazione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 11 legge n. 576 del 1980 come modificato dall'art. 2 legge n. 175 del 1983, giacché non trattasi di redditi derivanti da un'attività del tutto estranea alla professione forense, bensì funzionale ad essa, essendo addirittura compresa nelle tariffe professionali per i diritti di procuratore spettanti nei giudizi di esecuzione, a nulla rilevando che essa possa essere svolta anche da chi non sia in possesso del titolo abilitante all'esercizio della professione forense.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)