Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 febbraio 1981, causa 104/80
Epigrafe
Nel procedimento 104/80,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Prima Sezione del Sozialgericht dello Schleswig, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Kurt Beeck
e
Bundesanstalt für Arbeit (ente federale per il lavoro),
causa vertente sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (GU n. L 149, pag. 2) e 21 marzo 1972, n. 574 (GU n. L 74, pag. 1), ed in particolare le disposizioni di tali regolamenti relative al diritto agli assegni familiari dei lavoratori migranti,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento della procedura e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
II ricorrente nella causa principale è cittadino tedesco e risiede, con la moglie e con i due figli Klaus (nato il 18. 3. 1967) e Ursula (nata il 2. 7. 1968), in Danimarca. Egli esercita la propria attività come lavoratore subordinato a Flensburg, nella Repubblica federale di Germania, ove si reca giornalmente, dalla sua casa, situata in Danimarca, per raggiungere il luogo di lavoro; egli non ha alloggio a Flensburg. Sua moglie esercita la propria attività professionale subordinata in Danimarca e percepisce, per i figli, l'assegno danese per figli a carico (børnetilskud).
paragrafo 2
Nel dicembre 1977, il ricorrente chiedeva all'ufficio del lavoro di Flensburg che gli venissero corrisposti, nella misura del 50 %, gli assegni familiari per la secondogenita Ursula, ai sensi del par. 8, 2o comma, della Bundeskindergeldgesetz (legge federale sugli assegni familari, in prosieguo: BKGG). Nel gennaio 1978, il suddetto ufficio respingeva la domanda, motivando il rifiuto col fatto che, a norma dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, il diritto agli assegni familiari contemplati dalla legge tedesca risultava sospeso poiché, in ragione dell'attività professionale della moglie del ricorrente, per i figli venivano corrisposte prestazioni familiari secondo la legislazione danese.
paragrafo 3
Il ricorrente, essendo rimasto infruttuoso il reclamo proposto contro la decisione dell'ufficio del lavoro, introduceva ricorso dinanzi al Sozialgericht dello Schleswig (SG), invocando una sentenza del Bundessozialgericht del 25 ottobre 1977, relativa ad un'altra causa (AZ 8/12 RKg 8/77). La sentenza richiamata riguarda un caso in pratica simile, in cui un cittadino tedesco, che svolge a Flensburg un'attività di lavoro subordinato di carattere continuativo, ma risiede con la moglie e i due figli in Danimarca, aveva chiesto all'ufficio del lavoro di Flensburg di essere ammesso a beneficiare degli assegni familiari, nonostante che la consorte riscuotesse, in Danimarca, per via di un rapporto di lavoro in questo paese, assegni familiari per i due figli. La motivazione ed il dispositivo della sentenza del Bundessozialgericht possono riassumersi come segue:
paragrafo 6
Con ordinanza 19 novembre 1979, il Sozialgericht dello Schleswig sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 7
«1. Se un cittadino tedesco, il quale risieda con la moglie e i figli in Danimarca, ed eserciti la propria attività come lavoratore subordinato nella Repubblica federale di Germania, tornando ogni giorno dal luogo di lavoro al luogo di residenza in Danimarca, e la cui moglie eserciti attività subordinata in Danimarca, abbia diritto, in forza del combinato disposto dell'art. 20 e degli artt. 4 e 1 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, in quanto lavoratore frontaliero ai sensi di tali preminenti disposizioni di diritto europeo, agli assegni familiari per i figli a carico secondo la legislazione nazionale della Repubblica federale di Germania.
2. Se ciò valga anche qualora, già in base al diritto interno, indipendentemente dal diritto comunitario, detto lavoratore venga trattato come se avesse la propria dimora abituale nella Repubblica federale di Germania.
3. Se, a norma dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, il diritto agli assegni familiari per figli a carico, spettante secondo la legislazione tedesca ad un lavoratore residente in Danimarca, venga completamente sospeso qualora la moglie dell'interessato percepisca in Danimarca, per detti figli, l'assegno danese per figli a carico (børnetilskud), e ciò nonostante quanto disposto dal § 8, 2o comma, della legge federale tedesca relativa agli assegni familiari per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz), ai sensi del quale la prestazione viene corrisposta per l'importo differenziale tra l'assegno danese e quello tedesco».
paragrafo 8
Il Sozialgericht dello Schleswig motivata l'ordinanza di rinvio, tra l'altro, come segue:
paragrafo 9
«...
Ad avviso di questo Collegio, il ricorrente non ha alcun diritto, in forza delle norme interne, agli assegni familiari per figli a carico secondo il Bundeskindergeldgesetz BKGG), in quanto non risiede, né dimora nell'ambito territoriale di applicazione di questa legge come richiesto dal § 1, n. 1, della stessa. Il diritto del ricorrente agli assegni familiari tedeschi per i figli deriva, secondo questo Collegio, dalle sovrastanti norme di diritto europeo, in quanto, per il combinato disposto degli artt. 73, n. 1, e 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, egli dev'essere trattato come se risiedesse con i figli nella Repubblica federale di Germania.
A norma del § 8, 1o comma, n. 2, BKGG gli assegni familiari non vengono corrisposti per i figli per i quali la persona legittimata a riceverli ai sensi del § 2, 1o comma, percepisce prestazioni relative alla prole concesse al di fuori dell'ambito d'applicazione della legge in parola ed analoghe agli assegni familiari per figli a carico o ad un'altra delle prestazioni indicate nel § 8, 1o comma, n. 1. Inoltre, il § 8, 2o comma, BKGG stabilisce che gli assegni familiari per figli a carico vengono corrisposti, nella misura dell'importo differenziale, quando tra l'altro, nei casi contemplati dal 1o comma, n. 2, l'importo lordo dell'altra prestazione è inferiore a quello di tali assegni. In forza di questa disposizione il ricorrente avrebbe diritto all'importo differenziale degli assegni per la figlia Ursula, dal momento che l'assegno danese per la secondogenita è inferiore a quello che sarebbe nella Repubblica federale. Questo Collegio si chiede se, a norma dell'art. 10, n. 1, leu. a), del regolamento (CEE) n. 574/72, il quale coincide in proposito col § 8, 1o comma, BKGG, il diritto agli assegni familiari secondo la legislazione nazionale, acquistato in forza del diritto comunitario, venga del tutto sospeso, nonostante qtianto disposto sul piano interno dal § 8, 2o comma, BKGG, per il motivo che la moglie del ricorrente percepisce un assegno per figli a carico direttamente attribuitole dalla legislazione danese, ovvero se l'art. 10, n. 1, leu. a), del regolamento n. 574/72 lasci impregiudicato il § 8, 2o comma, BKGG».
paragrafo 10
L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 marzo 1980. Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nella causa principale, l'ufficio federale del lavoro, convenuto nella causa principale, rappresentato a questi fini dal sig. Müller, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata a questi fini dal sig. Norbert Koch, in qualità di agente, e il Governo della Repubblica italiana, rappresentato a questi fini dal sig. Franco Favara, avvocato dello Stato.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria.
paragrafo 12
Con ordinanza 16 settembre 1980, la Corte, ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di assegnare la causa alla Seconda Sezione.
punto 1
Un cittadino tedesco, che svolga da anni un'attività professionale nella Repubblica federale di Germania e sia soggetto alla legislazione fiscale tedesca, dovrebbe essere assoggettato, per la stretta connessione fra la legislazione sugli assegni familiari ed il regime fiscale, allo stesso trattamento cui sarebbe soggetto qualora avesse la propria dimora abituale, ai sensi del par. 1, n. 1, BKGG, nell'ambito di applicazione territoriale di tale legge. Gli spetterebbero pertanto le prestazioni ai sensi del par. 1, n. 1, BKGG; i suoi figli potrebbero essere presi in considerazione ai fini della concessione degli assegni familiari ai sensi del par. 2, 5o comma, 2a proposizione, n. 1, lett. a), BKGG.
punto 2
Non ha luogo la sospensione del diritto agli assegni familiari in Germania ai sensi dell'art. 10, 1o comma, lett. a), del regolamento n. 574/72. Tale disposizione non si applica in quanto il diritto controverso è escluso già dalle norme di diritto nazionale contenute nel par. 8, primo comma, n. 2, BKGG, in base a cui gli assegni familiari non possono venire corrisposti qualora per un figlio siano state versate prestazioni analoghe al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del BKGG.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte
paragrafo 1
II ricorrente nella causa principale ha invocato a sostegno della propria tesi la giurisprudenza del Bundessozialgericht (25 ottobre 1977) e un commentario di carattere dottrinale (Winckenhagen e Krebs) al BKGG. Dalle citazioni fatte dal ricorrente risulta che questi fa discendere il diritto agli assegni familiari, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge federale sugli assegni familiari, dalla circostanza di avere la residenza fiscale nell'ambito di applicazione territoriale di tale legge.
paragrafo 2
Il convenuto nella causa principale è dell'avviso che nessuna delle due questioni sollevate dal Sozialgericht sia pertinente al problema controverso, in quanto i testi richiamati non sono rilevanti ai fini dalla decisione, la quale verte su una questione di assegni familiari, sicché la sola questione pertinente risulta essere la terza.
paragrafo 3
A questo riguardo, occorre osservare che l'espressione «diritto agli assegni familiari per figli a carico spettante secondo la legislazione tedesca» dovrebbe interpretarsi come «diritto ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 contemplato dalle disposizioni nazionali tedesche contenute nel BKGG» (legge federale tedesca in materia di assegni familiari). Egli propone di interpretare la questione proposta con questa precisazione, restando inteso che il ricorrente può vantare un diritto agli assegni familiari in base non già al solo diritto nazionale, bensì al combinato disposto degli artt. 73, n. 1, e 13, n. 2, leu. a), del regolamento n. 1408/71, e dell'art. 2 BKGG.
paragrafo 4
Il convenuto nella causa principale argomenta, a sostegno della propria tesi, che, nonostante l'erronea affermazione contenuta nella sentenza 25 ottobre 1977 del Bundessozialgericht, il lavoratore frontaliero tedesco che lavori nella Repubblica federale di Germania e risieda in Danimarca con la famiglia, non va considerato come avente la dimora abituale nella Repubblica federale ai sensi del part. 1, n. 1, BKGG. Infatti, non ci si può basare, a proposito dell'ambito geografico di applicazione della legge, su una presunzione di residenza iuris et de iure, quale quella esistente nel diritto fiscale, presunzione che invece non si può applicare in materia di prestazioni familiari, e dunque nell'ambito del BKGG. In questa materia, occorre far riferimento al concetto di «dimora abituale» la cui definizione è stata fornita dal Bundesfinanzhof con la sentenza 5 febbraio 1965, secondo la quale «bisogna ritenere che i lavoratori frontalieri — vale a dire i lavoratori i quali entrano in territorio nazionale per recarsi quotidianamente al lavoro, per poi uscirne nuovamente al termine della giornata lavorativa — non abbiano la dimora abituale nel territorio nazionale».
paragrafo 5
Il ricorrente nella causa principale è un tipico lavoratore frontaliero, che non ha la dimora abituale nel territorio della Repubblica federale, sicché non può vantare alcun diritto fondato sul par. 1, primo comma, BKGG.
paragrafo 6
Invece, in forza delle disposizioni summenzionate del regolamento n. 1408/71, e soprattutto dell'art. 73, n. 1, al lavoratore subordinato soggetto alla legislazione della Repubblica federale spettano, per i figli residenti in Danimarca, gli assegni familiari previsti dalla legislazione tedesca, come se tali figli risiedessero nel territorio federale. D'altronde, il diritto comunitario stabilisce, all'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 (come modificato dai regolamenti del Consiglio 26 marzo 1973, n. 878 (GU n. L 86) e 30 aprile 1976, n. 1209 (GU n. L 138) che i diritti da esso in tal modo riconosciuti nell'ambito dell'art. 73, n. 1, possono essere sospesi totalmente qualora, nello Stato di residenza dei figli, sussista un diritto a prestazioni non subordinato a condizioni di assicurazione o d'impiego, ed allorquando il coniuge del lavoratore, al quale le prestazioni sarebbero dovute ai sensi dell'art. 73, vi svolga un'attività professionale. In forza della seconda frase dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, norma comunitaria relativa ad un caso particolare di cumulo in base alla quale è esclusa l'applicazione delle norme nazionali parallele, se il coniuge del layoratore titolare del diritto alle prestazioni familiari tedesche ai sensi della legislazione comunitaria esercita un'attività professionale nello Stato di residenza del figlio per il quale è dovuta la prestazione (nel caso di specie la Danimarca) il diritto al «børnetilskud», spettante in forza del diritto nazionale danese, prevale sul diritto alle prestazioni familiari tedesche, fondato sulla disciplina comunitaria, col risultato della sospensione totale di quest'ultimo. In una simile ipotesi di concorso dei diritti spettanti ai coniugi nei due Stati membri della Comunità europea nei quali sono occupati, permane solamente il diritto spettante nello Stato di residenza dei figli, mentre viene a cadere l'obbligo dell'altro Stato di effettuare la prestazione.
paragrafo 7
L'ufficio federale del lavoro ha infine precisato il significato da esso attribuito all'espressione «prestazioni dovute» in forza della legislazione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72. A suo avviso, il diritto alle prestazioni sussiste anche qualora esso non sia completamente maturato.
paragrafo 8
Di conseguenza, ad avviso dell'ufficio del lavoro, la terza questione formulata nell'ordinanza di rinvio va risolta nel senso che:
paragrafo 9
«ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 574/72, il diritto alle prestazioni familiari spettante in Germania ad un lavoratore frontaliero tedesco che risieda in Danimarca in base al combinato disposto dell'art. 73, n. 1, e dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, e delle disposizioni della «Bundeskindergeldgesetz» è sospeso, e non è ammessa la semplice riduzione ai sensi del par. 8, n. 2, BKGG, qualora la consorte del lavoratore frontaliero abbia diritto al “børnetilskud” danese, in quanto lavoratrice subordinata occupata in Danimarca, per i figli che risiedano in tale Stato».
paragrafo 10
La Commissione delle Comunità europee, dopo avere ricordato gli antefatti della causa ed il problema sorto dinanzi al Sozialgericht, si è occupata della soluzione da darsi alle questioni che sono state sollevate.
paragrafo 11
Essa ha ricordato innanzitutto la portata delle norme nazionali la cui applicazione è necessaria ai fini della soluzione delle due prime questioni poste dal Sozialgericht. Successivamente, essa ha commentato le disposizioni rilevanti del diritto comunitario, constatando che il ricorrente nella causa principale è un «lavoratore frontaliero» al sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e che, poiché il diritto comunitario non prevede una normativa particolare in materia di prestazioni familiari dei lavoratori frontalieri, a questi si applicano gli artt. 73 e 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (l'art. 20, relativo alle prestazioni per i frontalieri in caso di malattia o di maternità, non è pertinente ai fatti della causa principale).
paragrafo 12
Contrariamente alla tesi accolta dal Bundessozialgericht nella sentenza 25 ottobre 1977, citata dal giudice di rinvio, il divieto di cumulo contenuto nel par. 10, n. 1, leu. a), del regolamento n. 574/72 non vieno meno per il fatto che il diritto agli assegni familiari sia già escluso dal par. 8 BKGG, norma di diritto interno avente lo scopo di evitare il cumulo di diritti. Il conflitto tra queste disposizioni può essere risolto solamente in base alla preminenza del diritto comunitario ed all'applicazione del solo art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72. Così stando le cose, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che l'applicazione di tale articolo nei confronti del diritto tedesco abbia luogo anteriormente o posteriormente al 31 dicembre 1978.
paragrafo 13
Ad avviso della Commissione, la soluzione in concreto delle questioni oggetto della domanda pregiudiziale è resa più difficile dal fatto che tali questioni vertono anche sull'interpretazione del diritto nazionale, interpretazione che esula dalla competenza della Corte. Tale soluzione dovrà pertanto fondarsi su ipotesi. A questo proposito, le questioni sub 1 e sub 2 possono essere affrontate congiuntamente; alla luce di quanto precede, esse possono pertanto essere risolte come segue:
paragrafo 14
1) «Fintantoché e nella misura in cui le disposizioni del BKGG, facenti riferimento alla dimora abituale dell'avente diritto e dei figli interessati, prevedono, secondo il loro tenore letterale o l'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza, il diritto ad assegni familiari a vantaggio dei lavoratori frontalieri che svolgano un'attività salariata nella Repubblica federale di Germania, ma risiedano in un altro Stato membro, l'avente diritto acquisisce tale diritto già in forza del diritto tedesco, senza che si renda necessario far ricorso alle disposizioni dell'art. 73, n. 1, e dell'art. 13, n. 2, leu. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2) In tal caso, il diritto del beneficiario ad assegni familiari è sospeso relativamente ai figli di questo residenti in Danimarca per i quali egli percepisca assegni familiari in tale paese, solamente fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni danesi e, comunque, solo fino a concorrenza della metà dell'importo degli assegni familiari se, in forza delle disposizioni del diritto tedesco, il beneficiario avesse avuto diritto alla metà dell'importo degli assegni familiari, e limitatamente al caso in cui tale importo fosse superiore alla differenza tra la prestazione danese e l'importo totale degli assegni familiari tedeschi».
paragrafo 15
Il Governo della Repubblica italiana fa anch'esso osservare che, a quanto risulta, gli articoli 73, n. 1, e 76 del regolamento n. 1408/71 hanno importanza decisiva ai fini della soluzione della controversia. A suo avviso, la residenza dei destinatari o beneficiari di prestazioni non ha rilievo, atteso il principio fondamentale del diritto comunitario in base a cui i diritti non possono venire pregiudicati per causa della residenza; principio che costituisce «la conseguenza logica necessaria» di quanto disposto dall'art. 48, n. 3, e dall'art. 53 del Trattato e del fatto che il principio della libera circolazione vale non solamente per i lavoratori e per i loro familiari, bensì per le persone in generale.
paragrafo 16
Per questo motivo, l'art. 76 del regolamento n. 1408/71, che costituisce un'eccezione al principio anzidetto, va interpretato, in base agli artt. 3, 48 e 51 del Trattato, nel senso che esso «mira unicamente a limitare le possibilità di cumulo» (sentenza 20 aprile 1978, nella causa 134/77, Race. pag. 963). A meno che non sussista un'espressa eccezione, compatibile col Trattato, il lavoratore migrante non può esser privato di vantaggi attribuitigli dalla legislazione di uno Stato membro; il modo in cui va interpretata tale eccezione è stato illustrato dalla Corte stessa nella sentenza 6 marzo 1979 (causa 100/78, Rossi, Race. pag. 831); l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72 non può avere l'effetto di far perdere al lavoratore migrante e ai membri della sua famiglia un diritto riconosciutogli dalla legge nazionale (sentenza 21 ottobre 1975 nella causa 24/75, Petroni, Race. pag. 1149).
paragrafo 17
«In realtà, l'art. 10, n. 1 del regolamento CEE n. 574/72 non contiene una norma comunitaria “anticumulo” aggiuntiva o più rigorosa rispetto alla norma contenuta nell'art. 76 del regolamento CEE n. 1408/71. L'art. 10, n. 1 citato intende solamente individuare la “legislazione nazionale” da applicare nel caso in cui norme “anticumulo” diverse e concorrenti siano poste sia dalla legislazione nazionale del paese di residenza del familiare, sia dalla legislazione nazionale cui il lavoratore è sottoposto».
paragrafo 18
Nel caso in esame non si ha tale concorso di norme nazionali «anticumulo», di contenuto negativo, relative all'erogazione di prestazioni della stessa natura e riferentesi ad uno stesso periodo, bensì il concorso di norme di contenuto positivo, che riconoscono e quantificano un diritto a prestazioni previdenziali pur in presenza di altre prestazioni complementari. Il Governo italiano richiama a questo proposito il «precedente, preciso e “in termini”», costituito dalla sentenza Rossi, citata in precedenza.
paragrafo 19
In conclusione, il Governo italiano propone che la Corte dichiari:
paragrafo 20
«che l'art. 10, n. 1, del regolamento CEE n. 574/72 non determina la sospensione del diritto, attribuito dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, alla differenza tra assegni familiari dovuti ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento CEE n. 1408/71 e assegni familiari dovuti — per lo stesso “familiare” — secondo la legislazione nazionale di un altro Stato membro».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Nell'udienza 20 novembre 1980, la Commissione, rappresentata, ai fini della fase orale del procedimento, dal suo consigliere giuridico sig. N. Koch, ha presentato le proprie osservazioni orali ed ha risposto ai quesiti postile dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni nell'udienza del 18 dicembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 19 novembre 1979, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 marzo 1980, il Sozialgericht dello Schleswig ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione di varie disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), e del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra un lavoratore frontaliero — cittadino tedesco, residente in Danimarca con la consorte ed i due figli, il quale svolge un'attività lavorativa subordinata a Flensburg, nella Repubblica federale di Germania, e si sposta ogni giorno dalla sua residenza al luogo di lavoro, ove egli non ha alloggio, mentre la consorte esercita un'attività lavorativa subordinata in Danimarca e fruisce in tale paese degli assegni familiari (børnetilskud) per i due figli — e la Bundesanstalt für Arbeit (ufficio federale del lavoro), rappresentata dall'Arbeitsamt (ufficio del lavoro) di Flensburg, la quale ha respinto la sua domanda relativa alla corresponsione, nella Repubblica federale di Germania, di un importo pari alla metà degli assegni familiari eventualmente dovuti in Germania per il secondo figlio, conformemente al § 8, 2o comma, della legge federale tedesca sugli assegni familiari (Bundeskindergeldgesetz), a norma del quale l'assegno per figli a carico può essere concesso per un importo pari alla metà di quello contemplato qualora le prestazioni nell'altro Stato membro non raggiungano il 75 % del «Kindergeld» (assegni familiari).
punto 3
Poiché la Bundesanstalt, rappresentata dal Landesarbeitsamt (ufficio regionale) dello Schleswig-Holstein, motivava il rigetto della domanda con la considerazione che gli assegni familiari dovevano essere sospesi in base alla norma comunitaria anticumulo contenuta nell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 574/72, il ricorrente nella causa principale invocava, a sostegno del ricorso, una sentenza del Bundessozialgericht pronunciata, il 25 ottobre 1977, in un caso analogo, in base alla quale i cittadini tedeschi residenti all'estero dovrebbero poter beneficiare degli assegni familiari alla stessa stregua dei residenti nella Repubblica federale, per via della definizione del domicilio fiscale data dal diritto tedesco e degli stretti legami fra la legislazione in materia di assegni familiari e quella in materia fiscale.
punto 4
II Sozialgericht dello Schleswig, presa cognizione delle argomentazioni delle parti, ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali, le cui prime due hanno il seguente tenore :
«1. Se un cittadino tedesco, il quale risieda con la moglie e i figli in Danimarca, ed eserciti la propria attività come lavoratore subordinato nella Repubblica federale di Germania, tornando ogni giorno dal luogo di lavoro al luogo di residenza in Danimarca, abbia il diritto, in forza del combinato disposto dell'art. 20 e degli artt. 4 e 1 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, in quanto “lavoratore frontaliero” ai sensi di tali preminenti disposizioni di diritto europeo, agli assegni familiari per i figli a carico secondo la legislazione nazionale della Repubblica federale di Germania.
2. Se ciò valga anche qualora, già in base al diritto interno, indipendentemente dal diritto comunitario, detto lavoratore venga trattato come se avesse la propria dimora abituale nella Repubblica federale di Germania».
punto 5
Con tali questioni, il giudice nazionale chiede se un lavoratore frontaliero ai Sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 acquisti il diritto agli assegni familiari in forza delle disposizioni di tale regolamento comunitario. Occorre osservare innanzitutto che l'articolo 20 del regolamento n. 1408/71, menzionato nella prima questione, non è pertinente al caso di specie in quanto, in base alla struttura del sistema, esso si riferisce alle prestazioni per i lavoratori frontalieri in caso di malattia o di maternità; invece, le disposizioni relative alle prestazioni familiari fra le quali rientrano gli assegni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), che si applicano ai lavoratori, sono — nel loro insieme — quelle contenute negli artt. 73, n. 1, e 13, n. 2, lett. a).
punto 6
L'art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 attribuisce ai lavoratori soggetti alla legislazione di uno Stato membro il diritto di fruire, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, delle prestazioni familiari contemplate dalla legislazione del primo Stato, come se essi risiedessero nel territorio di questo.
punto 7
E pertanto sufficiente, per l'applicazione dell'art. 73, n. 1, che il lavoratore eserciti attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e che i suoi familiari risiedano nel territorio di un altro Stato membro: detta disposizione si combina con l'art. 13, n. 2, lett. a) dello stesso regolamento, in base al quale il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di questo Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Tale regime, derivante dallo scopo del regolamento n. 1408/71, il quale garantisce, a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità, l'uguaglianza di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali ed il beneficio delle prestazioni previdenziali indipendentemente dal luogo di lavoro o di residenza, va interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche particolari delle legislazioni nazionali relative all'acquisto del diritto alle prestazioni familiari.
punto 8
Occorre pertanto risolvere le due prime questioni sollevate dal Sozialgericht dello Schleswig nel senso che, in base al combinato disposto degli artt. 73 e 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, il lavoratore frontaliero risiedente con la moglie e coi figli in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora acquista in quest'ultimo il diritto agli assegni familiari in forza del diritto comunitario.
punto 9
II Sozialgericht dello Schleswig ha, inoltre, posto alla Corte la seguente questione:
«Se, a norma dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, il diritto agli assegni familiari per figli a carico, spettante secondo la legislazione tedesca ad un lavoratore residente in Danimarca, venga completamente sospeso qualora la moglie dell'interessato percepisca in Danimarca, per detti figli, l'assegno danese per figli a carico (børnetilskud), e ciò nonostante quanto dal § 8, 2o comma, della legge federale tedesca relativa agli assegni familiari per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz), ai sensi del quale la prestazione viene corrisposta per l'importo differenziale tra l'assegno danese e quello tedesco».
punto 10
Con tale questione, il giudice nazionale chiede alla Corte di fornirgli gli elementi interpretativi della norma anticumulo di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 in relazione al caso in cui la consorte del lavoratore acquisti parallelamente il diritto agli assegni familiari nello Stato di residenza, il quale si cumula con quello di cui gode il lavoratore nello Stato nel quale è occupato.
punto 11
L'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, citato in precedenza, modificato dal regolamento del Consiglio 26 marzo 1973, n. 878 (GU n. L 86, pag. 1), modificato a sua volta dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1976, n. 1209 (GU n. L 138, pag. 1) dispone che:
«Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni familiari non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare :
a) sono dovute prestazioni in applicazione degli artt. 73 o 74 del regolamento. Peraltro, se il coniuge del lavoratore o del disoccupato contemplato da tali articoli esercita un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli precitati; sono corrisposte soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiede il familiare ed a carico di detto Stato membro».
punto 12
Tale norma anicumulo, in base a cui viene data la priorità al diritto alle prestazioni dovute nel paese di residenza del figlio, si applica in un caso quale quello descritto dal giudice nazionale, in cui vi è concorso di prestazioni comparabili; si deve pertanto concludere che il diritto agli assegni familiari dovuti in forza dell'art. 73 è sospeso nello Stato in cui il lavoratore frontaliero è occupato, tenuto conto del diritto sorto in capo al coniuge nello Stato di residenza ed a carico di tale Stato. Tuttavia, in base ad una giurisprudenza costante, ispirata al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori ed allo scopo dell'art. 51 del Trattato CEE, una norma intesa ad evitare il cumulo di assegni familiari si applica solamente a condizione che essa non privi senza motivo gli interessati del beneficio di diritti a prestazioni attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro. Pertanto, qualora l'importo degli assegni il cui versamento è sospeso risulti superiore a quello degli assegni riscossi per l'esercizio di un'attività professionale, la norma anticumulo di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, nel testo modificato, va applicata solamente in maniera parziale e va corrisposta la differenza tra tali importi a titolo di integrazione.
punto 13
Perciò, la terza questione va risolta nel senso che a norma dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, nel testo modificato, il versamento delle prestazioni familiari o degli assegni familiari dovuti in forza delle leggi dello Stato in cui il lavoratore è occupato è sospeso solo fino a concorrenza dell'importo riscosso, per lo stesso periodo e per lo stesso membro della famiglia, nello Stato di residenza, dal coniuge che eserciti un'attività professionale nel territorio di tale Stato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Governo della Repubblica italiana, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht dello Schleswig, con ordinanza 19 novembre 1979, dichiara:
1o Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 13, n. 2, lett. a); del regolamento n. 1408/71, il lavoratore frontalierp risiedente con la moglie e coi figli in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora, acquista in quest'ultimo Stato il diritto agli assegni familiari in forza del diritto comunitario.
2o A norma dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, nel testo modificato, il versamento delle prestazioni familiari o degli assegni familiari dovuti in forza delle leggi dello Stato in cui il lavoratore è occupato è sospeso solo fino a concorrenza dell'importo riscosso, per lo stesso periodo e per lo stesso familiare, nello Stato di residenza, dal coniuge che eserciti un'attività professionale nel territorio di tale Stato.
Firme
Pescatore
Touffait
Due
Così letto e pronunziato a Lussemburgo, il 19 febbraio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore