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Sez. L, Sentenza n. 9705 del 24/07/2000 (Rv. 538739 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Patto di prova - Licenziamento per esito negativo della prova - Motivazione - Obbligo del datore di lavoro - Contestualità - Necessità - Esclusione - Richiesta del lavoratore ex art. 2 legge 604 del 1966 - Rilevanza.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538739-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro ha l'obbligo di motivare il licenziamento per esito negativo della prova dell'invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482 del 1968; tuttavia non è necessario che la motivazione sia contestuale al licenziamento, essendo sufficiente -al fine di garantire il controllo giudiziale del recesso, soprattutto con riguardo all'adeguatezza delle mansioni in relazione allo stato di invalidità- che tale motivazione sia fornita, anche prima del giudizio, al lavoratore che l'abbia richiesta, secondo la disciplina dell'art. 2 legge n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)