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Sez. L, Sentenza n. 5639 del 08/06/1998 (Rv. 516200 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Patto di prova - Legittimità - Condizioni - Licenziamento per esito negativo della prova - Motivazione - Necessità - Onere di provare ragioni discriminatorie o la disponibilità di posto più confacente - Spettanza al lavoratore.
Stato
decisa il 1998-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516200-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Nell'ipotesi di avviamento di invalido per l'assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell'invalido; nel caso di esito negativo dell'esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro dal rapporto, purché motivato con l'indicazione delle ragioni (serie ed obiettive) che non hanno consentito il superamento del periodo di prova, indipendentemente da qualsiasi valutazione della minorazione dell'invalido; con la conseguenza che, ove tali ragioni siano indicate, il recesso non è subordinato ad altri adempimenti od obblighi, incombendo al lavoratore che alleghi l'illegittimità del licenziamento di dedurre e provare rigorosamente eventuali motivi illeciti o discriminatori, ovvero elementi contrari a quelli dedotti dal datore di lavoro circa l'impossibilità di reperire all'interno dell'azienda, tenuto conto della sua struttura organica ed organizzativa, altro posto di lavoro più confacente alle attitudini del soggetto, nell'ambito della categoria e del livello di appartenenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)