Sez. 1, Sentenza n. 3808 del 21/04/1994 (Rv. 486319 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere | giudizio di rinvio - Assegno per il mantenimento dei figli - Adeguamento - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere
Il divieto di prendere conclusioni nuove in sede di rinvio (art. 394, terzo comma, cod. proc. civ.), non opera quando la necessità di una nuova attività assertiva e probatoria sorga nella nuova fase, in conseguenza delle statuizioni della corte di cassazione; pertanto, in sede di rinvio del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, è possibile chiedere ed ottenere, rispetto all'assegno per il mantenimento dei figli affidati, un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua di circostanze sopravvenute, vertendosi in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)