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Sez. 1, Sentenza n. 1803 del 07/03/1990 (Rv. 465718 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - ASSEGNI FAMILIARI - GIUDIZIO DI RINVIO - ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO - RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465718-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - ASSEGNI FAMILIARI - GIUDIZIO DI RINVIO - ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO - RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia fra coniugi, che prosegua, in Sede di rinvio, con riguardo alle conseguenze patrimoniali della pronuncia di divorzio, deve riconoscersi la possibilità di chiedere ed ottenere, rispetto all'assegno per il mantenimento dei figli affidati, un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione o di altre circostanze sopravvenute, vertendosi in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la originaria domanda, cui non ostano i limiti del giudizio di rinvio. (V 4429/76, mass n 383146).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)