Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 07/04/1983 (Rv. 427336 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - PRONUNCIA EX OFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - PRONUNCIA EX OFFICIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente può essere disposta dal giudice del merito d'ufficio, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, unicamente se sia stata proposta domanda di reintegrazione in Forma specifica, nel qual caso soltanto è possibile passare dal più (reintegrazione in Forma specifica) al meno (risarcimento per equivalente), nell'ambito dello stesso petitum. (V 2710/82, mass n 420570; (V 471/75, mass n 373756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)