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Sez. 2, Sentenza n. 48293 del 26/11/2015 Ud. (dep. 07/12/2015) Rv. 265382 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Recidiva - Esclusione da parte del giudice - Rilevanza della recidiva nel computo dei termini prescrizionali - Rilevanza - Esclusione - Diniego delle circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265382-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato, a nulla rilevando che la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia stata negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)