Sez. 2 - , Sentenza n. 2100 del 29/01/2018 (Rv. 647645 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Acquisto della proprietà – Conflitto fra il concessionario dei beni nel rapporto di locazione finanziaria e l’effettivo proprietario dei beni – Applicabilità della regola “possesso vale titolo” – Necessità di materiale acquisizione – Esclusione – Consegna all’utilizzatore finale – Sufficienza – Principio di diritto
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Ai fini dell'operatività del meccanismo di acquisto della proprietà di cui all'art. 1153, comma 1, c.c., il requisito della consegna reale, proveniente dall'alienante, non comporta anche la necessità di un contatto fisico e diretto dell'acquirente con il bene, rilevando unicamente che quest'ultimo sia posto in grado di esercitare su di esso i poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso, ed essendo così sufficiente che la “traditio” spieghi effetto nella sua sfera giuridica; pertanto, nell'ambito di un rapporto di locazione finanziaria, ai fini dell'acquisto del possesso da parte dell'acquirente-concedente, è possibile che la consegna sia effettuata materialmente all'utilizzatore del bene, che del primo assume la veste di “adiectus solutionis causa”.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153 com. 1, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)