Sez. 1, Sentenza n. 16084 del 21/09/2012 (Rv. 624452 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Credito IVA - Privilegio generale sui mobili ex art. 2752, terzo comma, cod. civ. - Credito per interessi - Estensione - Limiti - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
In caso di fallimento del contribuente, il privilegio generale sui mobili del debitore, riconosciuto dall'art. 2752, terzo comma, cod. civ., ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, si estende, ai sensi dell'art. 2749 cod. civ., richiamato dall'art. 54 legge fall, anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente, in misura legale, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia soddisfatto sia pure parzialmente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752 com. 3, Cod. Civ. art. 2788, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)