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Sez. 5, Sentenza n. 9147 del 03/05/2005 (Rv. 583461 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Per crediti d'imposta dello Stato - Privilegio relativo al capitale - Estensione - A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sent. n. 162 del 2001, dell'art. 54, terzo comma, legge fall. "in parte qua".
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583461-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ., gli interessi sui crediti d'imposta continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo la dichiarazione di fallimento o l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1981 num. 414 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1981 num. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)