diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9106 del 17/04/2009 (Rv. 607962 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | In genere.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607962-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

In tema di I.V.A., la natura privilegiata del credito, prevista dall'art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta che l'ammissione del contribuente all'amministrazione straordinaria non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta, a partire dalla data di ammissione alla procedura concorsuale; infatti, l'art. 55, primo comma, della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, fa salvo il disposto dell'art. 54, terzo comma, che, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi maturati nel periodo successivo alla data di assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nei limiti indicati nell'art. 2749 cod. civ., coerentemente con il vincolo derivante dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia CE, secondo i quali il regime di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi è contrario alle disposizioni del Trattato CE (art. 87 e 88 par. 3) nella parte in cui prevede una sospensione dei debiti di natura pubblica (come quelli tributari), consentendo un esercizio dell'impresa a tempo indeterminato al di fuori di un programma di risanamento in tempi ragionevoli, in modo da creare un vantaggio selettivo solo per alcune imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 com. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)