Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999 (Rv. 527744 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE | Violazione di limite di velocità - Sospensione della patente - Opposizione - Deduzione della inadeguatezza della segnaletica stradale del suddetto limite - Successiva deduzione come motivo di ricorso per cassazione della illegittimità della classificazione della strada - In funzione dell'applicabilità di un limite più elevato - Inammissibilità del motivo - Ragioni - Novità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE
Con riferimento ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie costituita da sospensione della patente per violazione di limite di velocità), deve ritenersi inammissibile, perché nuovo, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca per la prima volta l'illegittimità della classificazione di una strada, rilevante ai fini dell'individuazione del limite di velocità ad essa applicabile, laddove con l'atto di opposizione - la cui lettura è consentita alla Suprema Corte trattandosi di verificare un vizio di ordine processuale - si sia lamentata soltanto un'inadeguatezza della segnaletica stradale in punto di indicazione del limite di velocità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)