Sez. 3, Sentenza n. 1910 del 21/07/1967 (Rv. 328861 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - AVVISO ALLE PARTI - OMISSIONE - INIZIO E PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI - CONSEGUENZE - DIFFERENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - AVVISO ALLE PARTI - OMISSIONE - INIZIO E PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI - CONSEGUENZE - DIFFERENZA.*
La nullita della consulenza puo derivare solo dal mancato avviso alla parte dell'inizio, e non pure dalla data di prosecuzione, delle operazioni peritali, essendo Onere della parte, una volta edotta del momento iniziale, di seguire lo svolgimento dell'attivita del consulente.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)