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Sez. 3, Sentenza n. 1910 del 21/07/1967 (Rv. 328861 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - AVVISO ALLE PARTI - OMISSIONE - INIZIO E PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI - CONSEGUENZE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1967-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328861-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - AVVISO ALLE PARTI - OMISSIONE - INIZIO E PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI - CONSEGUENZE - DIFFERENZA.*

La nullita della consulenza puo derivare solo dal mancato avviso alla parte dell'inizio, e non pure dalla data di prosecuzione, delle operazioni peritali, essendo Onere della parte, una volta edotta del momento iniziale, di seguire lo svolgimento dell'attivita del consulente.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)