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Sez. 3, Sentenza n. 6187 del 13/03/2009 (Rv. 607085 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio - Prima risposta - Individuazione - Note difensive autorizzate - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607085-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", deve intendersi nel senso che la prima risposta è integrata da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario. Ne consegue che non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)