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Sez. 3, Sentenza n. 19680 del 17/07/2008 (Rv. 604986 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copie fotostatiche - Disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione e della conformità della copia all'originale - Disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Disconoscimento espresso alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione - Necessità - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Prima risposta - Individuazione - Atto di opposizione.
Stato
decisa il 2008-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604986-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

L'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)