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Sez. 5, Sentenza n. 1148 del 21/01/2008 (Rv. 601471 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Dichiarazione delle parti di volersi avvalere del sistema di valutazione automatica - Liquidazione dell'imposta in base a rendita catastale errata - Successiva rettifica del classamento - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze - Modifica del valore accertato - Necessità.
Stato
decisa il 2008-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601471-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, qualora, avendo le parti manifestato la volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta sia stato emesso sulla base di un classamento errato, di cui era stata precedentemente chiesta la correzione, la rettifica della rendita catastale dell'immobile venduto, disposta in epoca successiva alla notifica dell'avviso di liquidazione al fine di porre rimedio ad un errore dell'UTE, produce effetto dalla data della domanda, imponendo all'Ufficio di procedere alla modifica del valore accertato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1998 num. 154

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)