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Sez. 5, Sentenza n. 5109 del 09/03/2005 (Rv. 580225 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Base imponibile - Fabbricato iscritto in catasto nel gruppo D con attribuzione di rendita - Denuncia di variazioni permanenti - Successiva attribuzione di nuova rendita - Natura dichiarativa con effetto retroattivo - Configurabilità - Conseguenze - Diritto del contribuente al rimborso dell'imposta provvisoriamente versata in eccedenza - Sussistenza - Versamento effettuato in base al valore "contabile", anziché con riguardo alla rendita di fabbricati similari - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580225-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a fabbricato iscritto in catasto nel gruppo D con attribuzione di rendita, qualora il contribuente denunci l'intervento di variazioni permanenti influenti sull'ammontare della rendita, alla successiva attribuzione della nuova rendita deve riconoscersi valore non costitutivo, bensì ricognitivo-dichiarativo, con efficacia retroattiva, con conseguente diritto del contribuente al rimborso di quanto provvisoriamente versato in eccedenza, a nulla rilevando che tale versamento sia stato eseguito sulla base del valore "contabile", anziché, come prescritto dall'art. 5, comma quarto, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riferimento alla rendita di fabbricati similari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)