Sez. 5, Sentenza n. 12156 del 09/06/2005 (Rv. 581956 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Attribuzione di rendita catastale - Successiva determinazione di minore rendita - Conseguenze - Retrodatazione degli effetti alla data dell'atto giuridico, presupposto impositivo - Applicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro ed Invim, qualora l'amministrazione finanziaria, in via di autotutela o in via di conciliazione, riconosca la fondatezza delle osservazioni del contribuente ed aderisca alla richiesta di determinazione di una minore rendita, a questa nuova determinazione deve attribuirsi valore ricognitivo - dichiarativo e, quindi, effetto retroattivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)