Sez. 1, Sentenza n. 2899 del 07/09/1968 (Rv. 335637 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - NATURA - CAUZIONE - FIDEIUSSIONE - DIFFERENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - NATURA - CAUZIONE - FIDEIUSSIONE - DIFFERENZE.*
La cosiddetta Assicurazione fideiussoria o cauzione fideiussoria o Assicurazione cauzionale e una figura contrattuale intermedia fra il versamento cauzionale e la fideiussione, differendo dal primo per il fatto che manca il versamento anticipato di una somma di denaro, e dalla seconda perche l'impegno di colui che presta la garanzia e cosi intenso da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via autotutelare sulla somma destinata alla garanzia anche se questa continui ad essere posseduta dal primo. (nella specie la SC, sottolineato che l'esatta natura del contratto va desunta caso per caso dalle clausole concretamente stipulate, ha ritenuto, in base agli accertamenti compiuti dal giudice di merito, che l'assicuratore-fideiussore fosse tenuto a versare la somma al creditore garantito dietro semplice comunicazione, da parte di questo, di qualsiasi inadempimento - discrezionalmente accertato dallo stesso creditore - commesso dall'obbligato - nella specie appaltatore di opera pubblica - senza bisogno di alcun consenso da parte di quest'ultimo, e senza la possibilita di opporre altre eccezioni se non quelle derivanti dall'eventuale inosservanza delle forme prescritte o dalla assoluta non riferibilita della richiesta al contratto per cui era stata stipulata la polizza, e che con la predetta motivata richiesta la disponibilita della cauzione passasse dall'assicuratore-fideiussore al creditore garantito). (V. N. 221-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)