Sez. 1, Sentenza n. 6499 del 26/06/1990 (Rv. 468027 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ASSICURAZIONE - FIDEJUSSORIA - PRECISIONE DEL PAGAMENTO IMMEDIATO DEL CREDITO - SEMPLICE RICHIESTA - ECCEZIONI TIPICHE FIDEIUSSORIE - INAPPLICABILITÀ.*
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ASSICURAZIONE - FIDEJUSSORIA - PRECISIONE DEL PAGAMENTO IMMEDIATO DEL CREDITO - SEMPLICE RICHIESTA - ECCEZIONI TIPICHE FIDEIUSSORIE - INAPPLICABILITÀ.*
Poiché alla così detta Assicurazione fidejussoria (o cauzione fidejussoria o Assicurazione cauzionale) che è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fidejussione, restano applicabili le norme contenenti la disciplina tipica della fidejussione solo se non derogate dalle parti, ove queste abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta", siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina comporta l'applicabilità di quella del deposito cauzionale, con la conseguente esclusione, in particolare, dell'invocabilità di tipiche eccezioni fidejussorie (nella specie, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ.), fermo restando, peraltro, che l'autonomia del contratto di garanzia, rispetto al negozio principale, essendo non assoluta, ma relativa, rende possibile, in caso di pagamento che risulti poi non dovuto, addivenire al riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, come avviene allorché il creditore indebitamente incameri la cauzione versata. (V 7341/87, mass n 455391; (V 2899/68, mass n 335637).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)