Sez. 6, Sentenza n. 9714 del 24/09/1996 Ud. (dep. 13/11/1996) Rv. 206016 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Ricitazione di testi già escussi - D'ufficio - Provvedimento abnorme - Esclusione - Ragione - Nuova escussione - Nullità - Esclusione: ragione - Violazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione - Prove - Mezzi di prova - Testimoni - In genere.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
La "ricitazione" di ufficio, da parte del giudice di testi già escussi non è un provvedimento abnorme né da luogo a nullità. Invero come il giudice, terminata l'acquisizione delle prove, può disporre nuovi mezzi, a maggior ragione può escutere nuovamente le persone già sentite; né tale escussione viola il diritto di difesa, rimanendo solo il diritto delle parti di concludere l'esame; d'altro canto la stessa non determina di per sè violazione dell'art. 149 disp. att. che presuppone invece inosservanza delle cautele in esso descritte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 506 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 149, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)