Sez. 2, Sentenza n. 25738 del 20/03/2015 Ud. (dep. 18/06/2015) Rv. 264135 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE | Nuova citazione di soggetti già ammessi a rendere dichiarazioni dibattimentali ed esaminati - Legittimità - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE
In tema di esame dibattimentale, l'art. 506, comma secondo, cod. proc. pen. consente, anche d'ufficio, la nuova citazione di soggetti già ammessi a rendere dichiarazioni dibattimentali ed esaminati, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio alle parti, che, per effetto della nuova citazione, riacquistano il diritto di esaminare e contro-esaminare il dichiarante sui temi di prova indicati dal giudice. (In motivazione la Corte ha osservato che, comunque, le violazioni dell'art. 506, cod. proc. pen., non sono sanzionate a pena di nullità da alcuna norma).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)