diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2381 del 26/02/1992 (Rv. 475958 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione | Assegnazione in locazione di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica - Decadenza ex art. 38 legge Regione Toscana n. 78 del 1983 - Opposizione dell'assegnatario - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475958-01

Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione

Con riguardo alla decadenza dall'assegnazione in locazione di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, che venga disposta, ai sensi dell'art. 38 della legge Regione Toscana 14 dicembre 1983 n. 78, in ragione della cessione a terzi dell'uso dell'immobile, l'opposizione dell'assegnatario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur non potendo trovare diretta applicazione l'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (che contempla la cognizione del giudice ordinario in relazione a cause di decadenza non coincidenti con quelle previste dalla norma regionale), considerato che la relativa domanda investe il rapporto locativo ed i diritti con esso costituiti, non il rapporto pubblicistico di assegnazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 14/12/1983 num. 78 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)