Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 19/03/1980 (Rv. 405435 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA DI NULLITA DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI - RICHIESTA DI CONGRUA INDENNITA DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE - INDETERMINATEZZA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA CAUSA DI NULLITA DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI - RICHIESTA DI CONGRUA INDENNITA DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE - INDETERMINATEZZA - ESCLUSIONE.*
Poiche il giudice del merito, nel valutare la portata della domanda, deve avere riguardo alla sostanza della pretesa, come puo essere desunta, anche al di fuori di formulazioni specifiche, dal complesso delle deduzioni della parte, sia pure nel corso del giudizio, la domanda formulata nell'atto di citazione di ottenere la congrua indennita prevista nell'art 139 cod civ (testo originario) non pecca per indeterminatezza dell'oggetto della pretesa, in quanto non solo qualifica la natura o il titolo della richiesta, ma indica l'oggetto della pretesa stessa, e cioe una somma di denaro in misura congrua a compensare il pregiudizio contemplato dalla citata norma. (V 5476/77, mass n 389129; (V 5031/77, mass n 388642; (V 4014/77, mass n 387696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)