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Sez. 2, Sentenza n. 5476 del 15/12/1977 (Rv. 389129 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - LIMITI OGGETTIVI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI DELLE CONCLUSIONI CONTENUTE IN CITAZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389129-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - LIMITI OGGETTIVI DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI DELLE CONCLUSIONI CONTENUTE IN CITAZIONE - RILEVANZA.*

I limiti oggettivi della domanda giudiziale non sono circoscritti al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma sono quelli precisati nelle conclusioni definitive dopo la chiusura della istruzione in relazione con la citazione o con la comparsa di risposta, in quanto, al fine di determinare l'oggetto e i termini della controversia, il giudice deve tener conto delle modifiche e delle trasformazioni che le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio abbiano eventualmente subito nel corso di esso, nel rispetto del diritto del contraddittorio, in considerazione del fatto che, anche quando la parte muti anche radicalmente, in Sede di precisazione delle conclusioni, l'originaria richiesta, tale irritualita resta sanata dall'acquiescenza della controparte. (Conf 52/77, mass n 383562; (Conf 3706/76, mass n 382409).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)