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Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 19/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204681 - 01

Atti processuali - Documentazione degli atti - In genere | Interrogatorio di persona detenuta - Riproduzione fonografica o audiovisiva - Omissione - Perdita di efficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204681-01

Atti processuali - Documentazione degli atti - In genere

L'inosservanza dell'art. 141 bis cod. proc. pen., e cioè la mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio dell'indagato, non può essere parificata al mancato compimento dell'interrogatorio e non determina, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare a norma dell'art. 302 stesso codice, dato che la sanzione dell'inutilizzabilità riguarda unicamente gli effetti probatori e non invece gli altri effetti che all'atto si ricollegano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)