Sez. 4, Sentenza n. 2552 del 16/10/1997 Cc. (dep. 30/12/1997) Rv. 210155 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Interrogatorio di persona detenuta - Riproduzione fonografica o audiovisiva - Omissione - Conseguenze - Nullità o inefficacia - Esclusione - Inutilizzabilità - Sussistenza.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La mancata attuazione delle specifiche modalità previste dall'art. 141-bis cod.proc.pen. per l'interrogatorio dell'imputato detenuto ne comporta l'inutilizzabilità come elemento di prova non la nullità e neppure la inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 302 cod.proc.pen., che prescrive solo l'attuazione di un valido interrogatorio, senza pretenderne anche la utilizzabilità probatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)