Sez. 1, Sentenza n. 8538 del 05/05/2004 (Rv. 572641 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ | Poteri dell'amministratore - Estensione - Limiti - Individuazione - Atti di ordinaria ed atti di straordinaria amministrazione - Distinzione - Criteri - Interpretazione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
Ai sensi dell'art. 2298, primo comma, cod. civ., i poteri di rappresentanza attribuiti all'amministratore di società in nome collettivo vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, salve le specifiche limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura. All'interno di tali atti, pertanto, non si pone alcuna differenza, nemmeno in relazione al carattere dispositivo o conservativo dell'atto stesso, rilevando soltanto l'incidenza che l'atto abbia sugli elementi costitutivi dell'impresa e sulla possibilità di esistenza della stessa, sicché, qualora lo statuto sociale distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l'ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all'oggetto sociale, l'atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell'ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)