Sez. L, Sentenza n. 5142 del 10/09/1988 (Rv. 459895 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - IDENTITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A PARITÀ DI QUALIFICA E DI MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOCIETÀ DI GESTIONE DI ESATTORIE COMUNALI ARTICOLATA IN DISTINTE SEDI - ATTRIBUZIONI DI DIFFERENTI CONDIZIONI RETRIBUTIVE SOLO AI DIPENDENTI ADDETTI A SINGOLE SEDI OD UFFICI - LICEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - IDENTITÀ DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A PARITÀ DI QUALIFICA E DI MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SOCIETÀ DI GESTIONE DI ESATTORIE COMUNALI ARTICOLATA IN DISTINTE SEDI - ATTRIBUZIONI DI DIFFERENTI CONDIZIONI RETRIBUTIVE SOLO AI DIPENDENTI ADDETTI A SINGOLE SEDI OD UFFICI - LICEITÀ.*
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste un generale principio di necessaria identità di trattamento retributivo tra lavoratori subordinati a parità di qualifica e di mansioni nell'ambito della stessa impresa, tale da precludere all'autonomia collettiva sia aziendale (di stabilimento) che individuale la possibilità di determinare, al di sopra di certe condizioni minime, garantite dall'art. 36 cost., differenziate posizioni retributive. Pertanto, una società di gestione di esattorie comunali articolata in distinte sedi (esattorie o colletterie) - ove non intervenga la contrattazione collettiva a porre limiti all'autonomia contrattuale - può legittimamente attribuire differenti e più favorevoli condizioni retributive solo ai dipendenti addetti a singole sedi od uffici sulla base di accordi aziendali territoriali relativi unicamente al personale addetto a questi ultimi. (V 2027/88, mass n 457898; (V 2853/87, mass n 451974).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)